ICI: Imposta Comunale sugli Immobili

Che Cos'è

L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili. Per immobili si intendono i fabbricati a qualsiasi uso destinati (abitazioni, attività) e i terreni (fabbricabili e agricoli).

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
  • L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007)
  • L. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008)
  • D.M. 93 del 27.05.2008

CHI DEVE PAGARE

L'imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento. Il "nudo proprietario" non è quindi soggetto all'imposta che spetta a chi gode di un diritto reale sull'immobile.

COME E QUANDO SI DEVE PAGARE

Il versamento può essere effettuato:
  • In un'unica soluzione: entro il 16 giugno;
  • In due rate:
    Acconto: entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta per il primo semestre (calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente);
    Saldo: entro il 16 dicembre, pari all'imposta totale dovuta per l'anno meno quanto versato in acconto.

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione - EQUITALIA NOMOS S.P.A. - su apposito c/c postale n. 88741087 intestato a EQUITALIA NOMOS S.P.A - SAMONE C.SE - TO -I.C.I. oppure presso gli sportelli Equitalia Nomos S.p.A.oppure con le modalità del Capo III D.Lgs. 241/97 (F24), oppure tramite internet sul sito www.equitalianomos.it

DICHIARAZIONE

Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

SU COSA SI PAGA

L'ICI è dovuta sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli (purché non classificati montani o collina depressa o meglio insistenti sui seguenti fogli mappali 1 e 2).
La base imponibile è il valore degli immobili o dei terreni assoggettati all'imposta.
Nel caso dei fabbricati il valore viene determinato moltiplicando la rendita attribuita o presunta al 1° gennaio dell'anno (aumentata del 5%) per un coefficiente che cambia a seconda della destinazione d'uso del fabbricato.
  • Gruppi A,C » RENDITA X 100 (alloggi, autorimesse, tettoie, ecc.)
  • Categoria A/10 » RENDITA X 50 (uffici, studi privati)
  • Categoria C/1 » RENDITA X 34 (negozi, botteghe)
  • Categoria D » RENDITA X 50 (fabbricati artigianali e industriali, alberghi, banche, ecc.)
  • Gruppi B » RENDITA x 140 (collegi, convitti, scuole)

Solo per quelli censiti. Per quelli non censiti in catasto, posseduti interamente da Impresa, viene determinato sulla base dei costi contabilizzati nel libro dei cespiti, opportunamente moltiplicati per i coefficienti di rivalutazione indicati annualmente con decreto ministeriale.
 
Nel caso di terreni agricoli il valore viene determinato moltiplicando per 75 il reddito domenicale risultante al catasto terreni al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutato del 25%).
 
Nel caso di terreni fabbricabili il valore è quello di mercato - valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Con delibera di Giunta Comunale  n. 6 del 25.02.2009 sono stati individuati i nuovi valori medi di mercato con decorrenza anno di imposta 2009.

ALIQUOTE PER L'ANNO 2011

  • Abitazione principale (A/1 A/8 A/9) e sua pertinenza: 5,5 per mille.
  • Altri fabbricati: 5,5 per mille.
  • Terreni agricoli e aree edificabili: 5,5 per mille.
  • Detrazione prevista per le categorie A/1 A/8 A/9: €  103,29

NOVITA' D.M. 93 del 27.05.2008 convertito il L. 126 del 24.07.2008

L'art. 1 commi 1/2/3 stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/92 e s.m.i. (l'unità immobiliare dove il contribuente dimora abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria quella di residenza anagrafica) nonchè quelle ad essa assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle in categoria A/1 A/8 A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'Art. 8 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. 504/92.
L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art.6 comma 3 bis e dall'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.

REGOLAMENTO COMUNALE

ART. 7 Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.:

a)  l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)    l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta, collaterale e affini entro il 1° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
L'anno di imposta successivo all'applicazione delle agevolazioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione I.C.I. supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.


ART. 8 Pertinenze delle abitazioni principale

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/1997, le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa,nei limiti di una sola pertinenza, tra quelle classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
La pertinenza è considerata parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'agevolazione verrà conteggiata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella con la rendita catastale più elevata.

File scaricabili

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI