SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

a cura di Comune di Montjovet

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.

Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.

In particolare la negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La negoziazione assistita dall’avvocato non è percorribile nei seguenti casi:

  • quando i coniugi sono genitori di figli minori,
  • quando i coniugi sono genitori di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti,
  • quando i coniugi sono genitori di figli portatori di handicap grave,
  • quando i coniugi non arrivano ad un accordo consensuale.

L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile). Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE

Con il decreto legge 132/2014, entrato in vigore il 12 settembre 2014,  all'articolo 12 è stata introdotta una novità in materia di semplificazione per il cittadino:

la separazione consensuale, ma anche la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio possano essere oggetto di una convenzione, di un accordo, da stilarsi di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

La legge di conversione del decreto legge 132/2014 non è ancora stata approvata, occorrono altri 60 giorni e stante la delicatezza della materia, la norma prescrive che il disposto sarà applicabile a  decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, quindi alla data dell’11 dicembre 2014.
Quindi non prima di 90 giorni gli uffici di stato civile potranno essere operativi, poichè dovranno ricevere istruzioni in merito alla stesura degli atti pubblici, per i quali occorre conoscere la normativa applicandola con un elevato grado di professionalità.
Non occorrerà il legale, ma non per questo le dichiarazioni rese di fronte all’ufficiale di stato civile da parte di quei coniugi che vogliono separarsi o divorziare, avranno meno rilievo giuridico e rilevanza organizzativa.

Su questa pagina saranno fornite in tempo reale le informazioni necessarie per usufruire di tale servizio.

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